Riporto uno stralcio del DECRETO-LEGGE n. 112 del 25 giugno 2008
Forse dovrò “cambiare l’oggetto dei miei desideri” come dice il buon Battiato… chissà se questo decreto spingerà ancora più indietro le email che ho inviato nel novembre scorso.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca per la
protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del
Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i
quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui
al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti
giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse dell'IRPA. In sede di definizione di tale decreto si tiene
conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione
degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi,
nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse
strumentali e logistiche. 4. La denominazione «Istituto di ricerca
per la protezioneambientale (IRPA)» sostituisce, ad ogni effetto
e ovunque presente,le denominazioni: «Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per iservizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale
per la fauna selvatica
(INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento dellea
ttivita' istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa
l'attivita' deicommissari di cui al comma precedente, non devono
derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
e'composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e
privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui
almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto
nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui al periodo precedente. Sino all'adozione del decreto di nomina
dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantita dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 10. La Commissione di valutazione degli investimenti
e di supportoalla programmazione e gestione degli interventi ambientali
di cuiall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e
tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata
esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3,del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90,entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore del presentedecreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90. 1
3. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei
commissari di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.